Art. 5.
(Statistiche sulla violenza).

      1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11

 

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aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».